Art. 182
Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo alla discussione, il giudice delegato all'istruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori, salvo per entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti