Art. 184

[1]La notificazione delle ordinanze e delle sentenze e' fatta in conformita' alle norme delle leggi sul bollo e contiene:

  • a)l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti;
  • b)la trascrizione integrale del dispositivo;
  • c)la data della pubblicazione.

[2]Sull'originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all'atto della iscrizione a ruolo della causa. Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione.

[3]L'originale dell'atto e' allegato al fascicolo della causa.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art184 · fonte su Normattiva