Art. 188
[1]Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale Superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi al giudizio delle Corti d'appello.
[2]Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi tra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai Tribunali ed alle Corti di Appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata su cui sono scritti gli originali.
[3]Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori bollati occorrenti per i singoli atti della istruttoria.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti