Art. 138
[1]Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello e' istituito un Tribunale Regionale delle acque pubbliche:
[2]1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova;
[3]2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia;
[4]3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Venezia e Trieste;
[5]4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Bologna e Firenze;
[6]5 Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma, Aquila ed Ancona;
[7]6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Napoli, Bari e Catanzaro;
[8]7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Palermo, Catania e Messina;
[9]8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di Appello di Cagliari.
[10]((Il Tribunale regionale e' costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.))
[11]Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
[12]COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1949, N. 18.
[13]((Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.))
[14]47
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
47La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 17 luglio 2002, n. 353 (in G.U. 1ª s.s. relativa alla G.U. 234/07/2002, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti