Art. 194
[1]Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale Superiore, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato sotto pena di decadenza.33
[2]La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipende dall'impossibilita' di produrlo a causa del rifiuto dell'Amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'Amministraziore si fa constare con verbale dell'ufficiale giudiziario o di notaio da depositarsi insieme col ricorso.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
33La Corte Costituzionale con sentenza 17 - 31 gennaio 1991, n. 42 (in 1ª s.s. relativa alla G.U. 06/02/1991, n. 6) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 194, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente alla parola "definitivo"".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti