Art. 196

[1]Se il giudice delegato del Tribunale Superiore riconosce che l'istruzione dell'affare e' incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contradizione coi documenti, puo' richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti documenti ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

[2]Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto, possono essere incaricati uno o piu' funzionari tecnici dello Stato.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art196 · fonte su Normattiva