Art. 198

[1]Se il Tribunale Superiore riconosce infondato il ricorso lo rigetta.

[2]Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorita' amministrativa competente.

[3]Se l'accoglie per altri motivi annulla l'atto o il provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa, e nel caso di cui alla lettera b) dell'articolo 143 decide anche nel merito.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art198 · fonte su Normattiva