Art. 198
[1]Se il Tribunale Superiore riconosce infondato il ricorso lo rigetta.
[2]Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorita' amministrativa competente.
[3]Se l'accoglie per altri motivi annulla l'atto o il provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa, e nel caso di cui alla lettera b) dell'articolo 143 decide anche nel merito.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti