Art. 203

[1]Tanto il ricorso per Cassazione ai sensi degli articoli 200 e 201 quanto l'istanza per revocazione di cui all'articolo 199 devono essere precedute, a pena di irricevibilita', dal deposito della somma di lire cinquecento, che sara' incamerata ove il ricorso o l'istanza siano rigettati.

[2]Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli articoli 500 e 501 del Codice di procedura civile.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art203 · fonte su Normattiva