Art. 205

[1]Sulla istanza delle parti puo' essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza.

[2]L'esecuzione provvisoria non puo' essere accordata nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

[3]Le sentenze emesse dal Tribunale Superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'articolo 554 del Codice di procedura civile; il ricorso per Cassazione non ne sospende l'esecuzione.

[4]Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del Codice di procedura civile.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art205 · fonte su Normattiva