Art. 218
[1]L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi e contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilita' nei riguardi delle espropriazioni.
[2]I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano.
[3]Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge.
[4]Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l'istruttoria della domanda di concessione.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti