Art. 23

[1]Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all'articolo 11 di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita all'articolo 21 della presente legge.

[2]Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione. 20

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 dicembre 1962, n. 1643

20

La L. 6 dicembre 1962, n. 1643 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, numero 9) che le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti dal presente articolo.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art23 · fonte su Normattiva