Art. 11
[1]Per la domanda prescelta l'Ufficio del Genio Civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 gennaio 1949, n. 8
10La L. 21 gennaio 1949, n. 8 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "La cauzione di cui al secondo comma dello stesso art. 11 non puo' essere inferiore a lire duemila". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 gennaio 1949.
L. 21 dicembre 1961, n. 1501
19La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che la cauzione di cui al secondo comma del presente articolo non puo' essere inferiore a lire 20.000. Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal 1° febbraio 1962.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti