Art. 11

[1]Per la domanda prescelta l'Ufficio del Genio Civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.

[2]Il richiedente deve depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla meta' di un'annata, del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento. La cauzione puo' essere incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza. 10 19

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 gennaio 1949, n. 8

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La L. 21 gennaio 1949, n. 8 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "La cauzione di cui al secondo comma dello stesso art. 11 non puo' essere inferiore a lire duemila". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 gennaio 1949.

L. 21 dicembre 1961, n. 1501

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La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che la cauzione di cui al secondo comma del presente articolo non puo' essere inferiore a lire 20.000. Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal 1° febbraio 1962.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art11 · fonte su Normattiva