Art. 35
[1]Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:
[2]per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza, obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire duecento;
[3]se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;
[4]per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a' bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;
[5]per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici.
[6]La forza motrice nominale e' calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.
[7]Il canone e' regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.
Gli interventi su questo articolo(7)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 ottobre 1942, n. 1426
3La L. 18 ottobre 1942, n. 1426 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "nell'art. 35 le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone di lire 16,35 ogni kw nominale di potenza motrice, col minimo in ogni caso di un canone di L. 16,35". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "I canoni gia' stabiliti nella misura minima di L. 12 continueranno ad essere corrisposti nella stessa misura fino alla scadenza degli atti suindicati".
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24
7con decorrenza dal 1 gennaio 1947
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 ha disposto (con l'art. 2, commi 1, 2 e 3) che "Con decorrenza dal 1° gennaio 1947 sono decuplicati i canoni relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione, stabiliti negli articoli 35 e 36 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La misura unitaria dei canoni per derivazioni di acque pubbliche ad uso di forza motrice e' elevata a L. 164 annue per chilowat. In nessun caso i canoni possono essere inferiori ad annue L. 120 per le utilizzazioni ad uso potabile e di irrigazione o ad annue L. 164 per le utilizzazioni ad uso di forza motrice".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti