Art. 39

[1]I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti d'ufficio e per qualunque altro ricupero, sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che, al termine della concessione, non passano gratuitamente allo Stato.

[2]Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dall'art. 1962 del Codice civile.

[3]La riscossione di tali crediti e' fatta in base al testo unico di leggi 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art39 · fonte su Normattiva