Art. 40

[1]Il disciplinare della concessione determina la quantita', il modo. le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo Stato.

[2]Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua.

[3]Su esplicito parere del Consiglio Superiore, possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o dell'energia con essa prodotta.

[4]Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalita' atte a garantire l'osservanza delle richieste dell'Autorita' militare nei riguardi della difesa territoriale.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art40 · fonte su Normattiva