Art. 40
[1]Il disciplinare della concessione determina la quantita', il modo. le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo Stato.
[2]Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua.
[3]Su esplicito parere del Consiglio Superiore, possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o dell'energia con essa prodotta.
[4]Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalita' atte a garantire l'osservanza delle richieste dell'Autorita' militare nei riguardi della difesa territoriale.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti