Art. 44

E' in facolta' del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantita' di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente quantita' di acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggrado o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto compatibile colla modificazione apportata.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art44 · fonte su Normattiva