Art. 47

[1]Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti, si puo', sentito il Consiglio Superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelli preesistenti.

[2]Con le stesse norme e condizioni si puo' accordare la concessione di derivare e utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalita' di quelle preesistenti.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art47 · fonte su Normattiva