Art. 66

[1]Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio, e' sempre in facolta' dell'Amministrazione di disporre quanto e' necessario per la difesa ed il buon regime delle acque. Nuove utilizzazioni non possono essere attuate dal consorzio, senza regolare concessione da parte dell'Amministrazione, la quale puo' anche accordare concessioni ai singoli per l'uso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile.

[2]Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello statuto consorziale sono introdotte, occorrendo, le corrispondenti modifiche colle forme di cui al precedente articolo 62.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art66 · fonte su Normattiva