Art. 52
[1]Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia puo' essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantita' di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione.
[2]I Comuni, a favore dei quali e' fatta la riserva, devono chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo. Decorso l'uno o l'altro termine il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.
[3]Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.
[4]In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i Comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente. 13182833353943464855616066677172 767880
Gli interventi su questo articolo(24)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1953, n. 959
13La L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 8) che i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se gia' in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui al presente articolo, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione. - (con l'art. 1, comma 11) che "All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775". - (con l'art. 1, comma 16) che "La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione gia' firmati, che contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".
L. 30 dicembre 1959, n. 1254
18La L. 30 dicembre 1959, n. 1254, nel modificare l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va cosi' interpretato: "Tutti i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a piu' concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al pagamento del sovracanone annuo di lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media concessa. Il sovracanone e' dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dalla applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale"".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti