Art. 57
[1]Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua e i bacini imbriferi dei Regno provvede il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza del Ministro dei lavori pubblici.
[2]Il Servizio idrografico comprende:
[3]- l'Ufficio idrografico per il territorio di competenza del Magistrato alle acque delle Provincie venete e di Mantova;
[4]- l'Ufficio idrografico per il bacino del Po;
[5]- le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno.
[6]Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il Servizio idrografico del Regno.
[7]Agli uffici e sezioni del Servizio idrografico e' affidato di regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od esercizio di utilizzazioni d'acqua e per i progetti e la esecuzione d'importanti lavori idraulici e di bonifica.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti