Art. 222
Compiti e funzioni dell'Istituto idrografico della Marina militare
L'Istituto idrografico della Marina militare, svolge i seguenti compiti:
- a)assicurare alle Forze armate il supporto idro-meteo-oceanografico necessario allo svolgimento delle attivita' d'istituto;
- b)concorrere alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, assicurando la produzione e l'aggiornamento della documentazione nautica ufficiale, relativa alle acque di interesse nazionale, secondo la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza della navigazione (SOLAS 1969);
- c)redigere le normative tecniche e fornire consulenza per standardizzare l'esecuzione dei rilievi idrografici, da svolgere nell'ambito della pubblica amministrazione, comunque inerenti alla sicurezza della navigazione;
- d)creare un sistema informativo geografico che raccolga, tutti i dati idro-oceanografici provenienti dai rilievi effettuati nelle acque di giurisdizione dallo stesso Istituto e da enti pubblici e privati;
- e)gestire e mantenere aggiornata, con il concorso delle altre amministrazioni dello Stato e delle associazioni private operanti nel settore, la banca dati di tutti i relitti, di interesse storico e non, giacenti sui fondali delle acque marine sottoposte alla giurisdizione nazionale;
- f)curare la formazione del personale da adibire a funzioni idrografiche e oceanografiche mediante l'organizzazione di corsi aperti anche alla partecipazione di studenti universitari e di cittadini stranieri;
- g)conferire la caratteristica di idrografo al personale militare e civile che superi il previsto iter formativo;
- h)concorrere all'attivita' didattica d'istituti di formazione nel campo delle scienze idrografiche e oceanografiche;
- i)partecipare all'attivita' dell'Organizzazione idrografica internazionale;
- l)disciplina gli standard per quanto attiene i rilievi idrografici effettuati da soggetti esterni dall'amministrazione difesa. L'Istituto idrografico della Marina militare espleta le seguenti funzioni:
- a)e' responsabile della produzione della documentazione nautica ufficiale per le aree di interesse nazionale;
- b)effettua, direttamente o in collaborazione con organismi pubblici e privati, gli studi, i rilievi e i lavori necessari al compimento della propria missione;
- c)verifica e valida i rilievi utilizzabili per la compilazione della documentazione ufficiale anche se eseguiti o fatti eseguire da enti pubblici o privati;
- d)pianifica e coordina l'esecuzione di rilievi oceanografici necessari alla produzione cartografico e all'attivita' d'istituto delle Forze armate e concorre alla ricerca oceanografica nazionale;
- e)riceve tutti i dati relativi alla topografia della linea di costa e di dati idrografici, anche avvalendosi del concorso delle amministrazioni pubbliche, al fine della produzione della documentazione ufficiale;
- f)esegue, nell'ambito delle funzioni di responsabile nazionale della definizione del livello medio mare, i rilievi mareometrici necessari all'esigenze idrografiche e riceve le misure mareometriche eseguite nelle acque di giurisdizione nazionale;
- g)riceve dall'autorita' marittima le informazioni necessarie per la produzione degli aggiornamenti e delle varianti alla documentazione nautica;
- h)fornisce consulenza tecnica all'autorita' marittima nel merito delle problematiche inerenti la documentazione nautica;
- i)cura la redazione e la pubblicazione di testi tecnico scientifici inerenti le materie di propria competenza;
- l)provvede alla distribuzione della documentazione nautica e di particolare strumentazione nautica alle unita' della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto;
- m)cura la vendita dei propri dati e prodotti anche attraverso rivenditori ufficiali.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva