Art. 83

[1]Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano, per natura e convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilita' generale, la quantita' d'acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell'acqua, in base al quale sara' commisurato il contributo obbligatorio.

[2]Tali indicazioni, in base ai risultati dell'istruttoria, sono stabilite col decreto di concessione, o in altro successivo, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

[3]I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili, come le quote consorziali indicate nell'ultimo comma dell'articolo 68.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art83 · fonte su Normattiva