Art. 68

[1]Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per dissenzienti.

[2]Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Tali riparti, dopo l'approvazione del Ministro dei lavori pubblici, devono essere pubblicati nei Fogli annunzi legali delle provincie interessate. Entro sei mesi dalla pubblicazione ne e' ammessa la impugnativa dinanzi ai Tribunali regionali delle acque pubbliche. Il ricorso non sospende la esecutorieta' dei ruoli di contribuenza.

[3]Il riparto puo' essere modificato quando l'interessenza di una o piu' utenze, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sempre con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 62, si trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito.

[4]Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dal precedente articolo 39 e sono riscosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art68 · fonte su Normattiva