Art. 84

[1]Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta e' aumentata la portata minima del corso d'acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od e' accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggano beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo di miglioria, pagabile in rate annuali, da stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.

[2]Nel caso d'accrescimento dei terreni, i proprietari avranno la facolta' di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art84 · fonte su Normattiva