Art. 88

Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici puo' provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando ove occorra convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l'irrigazione e l'uso potabile.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art88 · fonte su Normattiva