Art. 41
[1]Il Ministro dei lavori pubblici ha facolta' di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici, che siano riconosciuti necessari dall'Autorita' militare.
[2]Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti gia' esistenti o di nuova costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari.
[3]Ove pero' la esecuzione delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri non compatibili con la economia degli stessi, potra' il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, accordare un contributo che in nessun caso sara' superiore ai due terzi della spesa richiesta dagli oneri suddetti.
[4]Nel caso di divergenza tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella militare, la determinazione e deferita alla Commissione Suprema di difesa.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti