Art. 93
[1]Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione a norma degli articoli seguenti ha facolta', per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purche' osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
[2]Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti