Art. 5
Art. 1 legge 6 agosto 1893, n. 457
Le disposizioni dalle quali, nel titolo XVI del libro primo del Codice di commercio, sono regolate le fedi di deposito e le note di pegno su la merce custodita nei Magazzini generali, sono applicabili anche alle merci custodite sotto il diverso regime doganale nei Depositi franchi.
Testo vigente dal 13 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva