Art. 113
Norme per la tutela delle strade e per la circolazione-art. 113 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Norme per la tutela delle strade e per la circolazione-art. 113 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - FACOLTA' PER IL COMUNE DI DETTARE SPECIALI PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DA PIAZZA E DA NOLEGGIO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 41 Cost. nel sancire il principio della liberta' di iniziativa economica privata, stabilisce anche che la legge ordinaria puo', al fine di tutelare gli interessi della societa', regolare e disciplinare con opportune limitazioni il citato principio. Le facolta' conferite ai comuni dall'impugnato art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, riguardo alla disciplina della circolazione di veicoli da piazza e da noleggio, rientrano nel quadro delle limitazioni senza le quali la libera iniziativa economica privata verrebbe a svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale. Pertanto, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 113 T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740 sollevata in riferimento all'art. 41 Cost., va dichiarata infondata. - S. nn. 29/1957, 33/1957, 50/1957, 103/1957, 32/1959.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza dell'11 febbraio 1958 dal Pretore di Zogno, sulla legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, contenente le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, in riferimento all'art. 41 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consult…
ECLI:IT:COST:1959:35 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-08;1740~art113 · fonte su Normattiva