Art. 101
[1](Art. 99 T. U. 1926).
[2]E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 aprile 1934, n. 653
1La L. 26 aprile 1934, n. 653 ha disposto (con l'art. 25, comma 1, numero 6) l'abrogazione dei commi "3° e 4° del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi sulla pubblica sicurezza". Ha inoltre disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma".
La presente abrogazione entrera' in vigore l'11 agosto 1936, poiche' l'art. 26 comma 1 della L. 26 aprile 1934, n. 653, fa riferimento al Decreto 4 maggio 1936, pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.
Testo vigente dal 12 maggio 1934, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva