Art. 105

[1](Art. 103 T. U. 1926).

[2]Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantita' ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio ».

[3]Salvo quanto e' stabilito dalle leggi sanitarie, sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 % del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art105 · fonte su Normattiva