Art. 252
Sono escluse dal divieto di cui nell'articolo precedente:
- a)le piccolissime quantita' di alcool metilico e di altri alcool diversi dall'etilico, naturalmente contenute in alcune bevande alcooliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande stesse come le acquaviti e prodotti similari. La quantita' di alcool metilico o di altri alcool diversi dall'etilico che puo' essere tollerata in questi prodotti, e' stabilita dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze;
- b)le soluzioni di formaldeide e le preparazioni che contengono formaldeide, limitatamente alla quantita' di alcool metilico proveniente dalla soluzione di formaldeide impiegata.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva