Art. 106
[1](Art. 104 T. U. 1926).
[2]Con decreto Reale, su proposta dei Ministri dell'interno e delle finanze, e sentito il parere del Consiglio superiore di sanita', sara' provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che e' vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcooliche.
[3]Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva