Art. 119
[1](Art. 120 T. U. 1926).
[2]Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identita', mediante la esibizione della carta di identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva