Art. 134-bis — Disciplina delle attivita' autorizzate in altro Stato dell'Unione europea
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[1]1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri gia' assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorita' del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
[2]2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalita' indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
[3]3. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorita' degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attivita', nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.
Testo vigente dal 9 aprile 2008 al 25 novembre 2014 · versione 93 su Normattiva