Art. 136
[1](Art. 137 T. U. 1926).
[2]La licenza e' ricusata a chi non dimostri di possedere capacita' tecnica ai servizi che intende esercitare.
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101)).
[4]La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.
[5]L'autorizzazione puo' essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.
Testo vigente dal 9 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 93 su Normattiva