Art. 136
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[1](Art. 137 T. U. 1926).
[2]La licenza e' ricusata a chi non dimostri di possedere capacita' tecnica ai servizi che intende esercitare.
[3]Puo', altresi', essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti gia' esistenti.
[4]La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.
[5]L'autorizzazione puo' essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 9 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva