Art. 136

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[1](Art. 137 T. U. 1926).

[2]La licenza e' ricusata a chi non dimostri di possedere capacita' tecnica ai servizi che intende esercitare.

[3]Puo', altresi', essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti gia' esistenti.

[4]La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.

[5]L'autorizzazione puo' essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 9 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art136 · fonte su Normattiva