Art. 140
[1](Art. 141 'I'. U. 1926).
[2]I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da L. 2000 e 6000.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
[1](Art. 141 'I'. U. 1926).
[2]I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da L. 2000 e 6000.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 191 — Art. 195 T. U. 1926
(Art. 195 T. U. 1926). Nessun locale di meretricio puo' essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all'articolo precedente. Il locale abusivamente aperto e' fatto chiudere dall'autorita' di pubblica sicurezza entro le 24 ore. Tale disposizione …
Art. 697 — Detenzione abusiva di armi
… munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorita', quando la denuncia e' richiesta, e' punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila. Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di…
Art. 196 — Art. 201 T. U. 1926
(Art. 201 T. U. 1926). Nei locali di meretricio sono vietati: a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta; b) lo spaccio di cibi e bevande; c) l'accesso dei minori degli anni diciotto. E' altresi' vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con …
Art. 669 — Esercizio abusivo di mestieri girovaghi
… licenza dell'Autorita' o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille. Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore…
Art. 54 — Articoli 374 e 376, legge 20 marzo 1865, allegato F
(Articoli 374 e 376, legge 20 marzo 1865, allegato F). Le contravvenzioni alle disposizioni di legge, che non siano quelle previste dal precedente articolo, saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo ai cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi…
Art. 208 — Art. 213 T. U. 1926
(Art. 213 T. U. 1926). E' vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E' parimente proibito: a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare …
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art140 · fonte su Normattiva