Art. 54

[1](Articoli 374 e 376, legge 20 marzo 1865, allegato F).

[2]Le contravvenzioni alle disposizioni di legge, che non siano quelle previste dal precedente articolo, saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo ai cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a L. 500, nonche', ove occorra, col sequestro degli oggetti colti in contravvenzione, salvo sempre alle parti lese il risarcimento dei danni. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

7

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera a)) che "Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 e' cosi' modificato: a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole "saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo a cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila"".

Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art54 · fonte su Normattiva