Art. 54
[1](Articoli 374 e 376, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]Le contravvenzioni alle disposizioni di legge, che non siano quelle previste dal precedente articolo, saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo ai cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a L. 500, nonche', ove occorra, col sequestro degli oggetti colti in contravvenzione, salvo sempre alle parti lese il risarcimento dei danni. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
7Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera a)) che "Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 e' cosi' modificato: a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole "saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo a cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila"".
Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva