Art. 147

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[1](Art. 148 T. U. 1926).

[2]Chiunque, per qualsiasi titolo, cede a stranieri la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne avviso per iscritto all'autorita' locale di pubblica sicurezza, nel termine di giorni dieci, indicando le precise generalita' degli stranieri e sommariamente il contenuto degli atti di cessione.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 5 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art147 · fonte su Normattiva