Art. 148
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[1](Art. 149 T. U. 1926).
[2]Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in Comuni o in localita' che comunque interessano la difesa militare dello Stato.
[3]Tale divieto e' comunicato agli stranieri per mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi.
[4]Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 2 settembre 1998 · versione 0 su Normattiva