Art. 14
[1](Art. 13 T. U. 1926).
[2]Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva