Art. 155
[1](Art. 156 T. U. 1926).
[2]I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorita' locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.
[3]Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro e' ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti. 44a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
44aIl D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 16) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa ai "provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155".
Testo vigente dal 13 settembre 1977, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva