Art. 158
[1](Art. 160 T. U. 1926).
[2]Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, e' punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a L. 20.000.24
[3]In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da L. 2000 a 6000.
[4]E' autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati. 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 25 settembre 1934, n. 1511
2Il Regio Decreto 25 settembre 1934, n. 1511 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per il reato di espatrio clandestino, preveduto dall'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e per i reati in materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 24 luglio 1930, n. 1278, e' concessa amnistia". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha effetto per i fatti commessi fino a tutto il 24 settembre 1934.
Corte Costituzionale
24La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 18 marzo 1959, n. 19 (in G.U. 1ª s.s. 21/03/1959, n. 70) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale del primo comma dell'art. 158 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 13 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 16 della Costituzione".
Testo vigente dal 22 marzo 1959, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva