Art. 159
[1](Art. 161 T. U. 1926).
[2]Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorita' di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva