Art. 168
[1](Art. 170 T. U. 1926).
[2]Il termine a comparire non e' minore di giorni tre ne' maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da parte dell'agente incaricato e' allegata agli atti del procedimento.
[3]Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarita'; della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica.
[4]Se l'ordine di accompagnamento non puo' avere esecuzione per l'irreperibilita' del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, puo' pronunciare in merito. 19
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
19La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia".
Testo vigente dal 8 luglio 1956, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva