Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI AFFISSIONE, IN LUOGO VISIBILE, NEI TEATRI E NEGLI ALTRI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO, DEI REGOLAMENTI DI SICUREZZA - PRESENTAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO AL PREFETTO, ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - RICONOSCIUTA INCIDENZA SULLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN ORDINE ALL'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DA DESTINARE A PUBBLICI SPETTACOLI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
La disposizione dell'art. 84 del testo unico delle leggi di p.s. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede l'obbligo di affissione, in luogo visibile, nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo, dei regolamenti di sicurezza, attiene alla materia dell'utilizzo degli immobili da destinare a pubblici spettacoli, su cui le regioni in seguito al trasferimento alle stesse, con l'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, di una serie di funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, hanno ampia competenza. Tale competenza, pertanto, in seguito alla depenalizzazione della violazione del suddetto obbligo operata con l'art. 17-bis del citato testo unico, introdotto con l'art. 3, comma 1, del d. lgs. 13 luglio 1994, n. 480, necessariamente include, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito al riguardo, quella relativa all'irrogazione della, ora prevista, sanzione amministrativa. Onde la illegittimita' costituzionale dell'impugnato art. 17-quinquies del testo unico delle leggi di p.s. - anch'esso introdotto con l'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 480 del 1994 - nella parte in cui, in ordine a tale violazione, individua nel prefetto, anziche' nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto. - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 480/1994art. 84 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - PUBBLICI ESERCIZI - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENERE ESPOSTE, NEL LOCALE DELL'ESERCIZIO, IN LUOGO VISIBILE, LA LICENZA, L'AUTORIZZAZIONE, LA TARIFFA DEI PREZZI ED ALTRI ATTI ANALOGHI - PRESENTAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO AL PREFETTO, ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - RICONOSCIUTA INCIDENZA SULLE COMPETENZE DELEGATE ALLE REGIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Come la Corte ha gia' affermato, la disposizione dell'art. 180 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, che prevede l'obbligo di tenere esposte, nei locali dei pubblici esercizi, in luogo visibile, la licenza, l'autorizzazione, la tariffa dei prezzi ed altri analoghi atti ivi elencati, mira a garantire la regolarita' e la sicurezza della vendita e del consumo di alimenti e bevande. Pertanto, dato che - come la Corte ha anche riconosciuto - le relative funzioni rientrano nella materia della polizia amministrativa connessa alle funzioni delegate alle regioni dall'art. 52, lett. a), del d.P.R. n. 616 del 1977, funzioni che, in seguito alla depenalizzazione della violazione del suddetto obbligo, ad opera dell'art. 221-bis del citato testo unico - introdotto con l'art. 7 del d. lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - necessariamente includono, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito al riguardo, le competenze relative alla irrogazione della, ora prevista, sanzione amministrativa, l'impugnato art. 17-quinquies del testo unico delle leggi di p.s. introdotto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994, nella parte in cui, in ordine a tale violazione, individua nel prefetto, anziche' nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto, deve essere dichiarato illegittimo. - Cfr. S. n. 1034/1988. V. anche le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 480/1994art. 180 r.d. 635/1940
SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DELLA LICENZA PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE TIPOGRAFICA, LITOGRAFICA, FOTOGRAFICA O DI QUALUNQUE ALTRA ARTE DI STAMPA O DI RIPRODUZIONE MECCANICA O CHIMICA IN MOLTEPLICI ESEMPLARI E DELLA NORMA REGOLAMENTARE CIRCA IL CONTENUTO DELLA RELATIVA DOMANDA - PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO AL PREFETTO ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - RICONOSCIUTA INCIDENZA, NEI CASI RIGUARDANTI LE IMPRESE ARTIGIANE, SULLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ARTIGIANATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Limitatamente alle ipotesi in cui ricorrano le condizioni, soprattutto di ordine dimensionale, dettate dalla legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, che qualificano le imprese artigiane, e quindi, nei casi in cui siano applicabili a queste, le norme dell'art. 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - relativo all'obbligo della licenza per l'esercizio dell'arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari - e dell'art. 199 del regolamento di esecuzione, emanato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, che a sua volta stabilisce il contenuto della domanda, sono riconducibili alle competenze regionali - ex art. 117 Cost. - in materia di artigianato. Entro tali limiti, pertanto, in seguito alla depenalizzazione delle relative violazioni ad opera, rispettivamente, degli artt. 17-bis e 221-bis del citato testo unico - introdotti, il primo, dall'art. 3, comma 1, e il secondo dall'art. 7, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - secondo il riparto delle attribuzioni statali e regionali stabilito in proposito, la competenza ad irrogare le, ora previste, sanzioni amministrative, spetta alle regioni, onde la illegittimita' costituzionale (limitatamente alle imprese artigiane) dell'impugnato art. 17-quinquies del testo unico delle leggi di p.s. - anch'esso introdotto dall'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 480 del 1994 - nella parte in cui, in ordine a tali violazioni, individua nel prefetto, anziche' nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto. - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 480/1994art. 199 r.d. 635/1940art. 111 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL MESTIERE DI GUIDA, INTERPRETE, CORRIERE, PORTATORE ALPINO - PRESENTAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO AL PREFETTO ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - RICONOSCIUTA INCIDENZA SULLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Nei limiti in cui, dopo l'entrata in vigore delle leggi 2 gennaio 1989, n. 6, e 8 marzo 1991, n. 81 - le quali hanno trasformato in vere e proprie professioni liberali le attivita', rispettivamente, di guida alpina e di maestro di sci - e' tuttora applicabile, la disposizione dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'obbligo della licenza "per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci", attiene evidentemente (cfr. legge 17 maggio 1983, n. 217) alla materia del turismo, di spettanza regionale, non essendo ravvisabili esigenze di pubblica sicurezza. Pertanto, in seguito alla depenalizzazione delle relative violazioni, operata con l'art. 17 bis dello stesso testo unico - introdotto con l'art. 3, comma 1, del d. lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, la competenza ad irrogare le, ora previste, sanzioni amministrative, spetta alle regioni, onde la illegittimita' costituzionale (nei limiti suddetti) dell'impugnato art. 17 quinquies del testo unico delle leggi di p.s. - anch'esso introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994 - nella parte in cui, in ordine a tali violazioni, individua nel prefetto, anziche' nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto. - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 480/1994art. 3 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA LICENZA PER GLI STRANIERI CHE INTENDANO ESERCITARE MESTIERI AMBULANTI IN OCCASIONE DI FESTE, FIERE, MERCATI O ALTRE PUBBLICHE RIUNIONI - PRESENTAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO AL PREFETTO, ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - RICONOSCIUTA INCIDENZA SULLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE DI COMPETENZA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
La disposizione dell'art. 124, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'obbligo della licenza per gli stranieri che intendano esercitare mestieri ambulanti in occasioni di feste, fiere, mercati o altre pubbliche riunioni, attiene - come la Corte ha gia' avuto modo di affermare - alle funzioni di polizia locale di competenza regionale. Pertanto, in seguito alla depenalizzazione delle relative violazioni, ad opera dell'art. 17-bis dello stesso testo unico - introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs 13 luglio 1994, n. 480 - la competenza ad irrogare le, ora previste, sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, spetta alle regioni, onde la illegittimita' costituzionale dell'impugnato art. 17-quinquies del testo unico delle leggi di p.s. - anch' esso introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994 - nella parte in cui, in ordine a tali violazioni, individua nel prefetto, anziche' nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto. - Cfr. S. n. 1034/1988. V. anche le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 124 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)art. 3 d.lgs. 480/1994
SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONI IN TEMA DI LICENZA PER L'INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PER IL TRASPORTO DI PERSONE O DI MATERIALI ACCOMPAGNATI DA PERSONE - PRESENTAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO AL PREFETTO, ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE URBANA - ESCLUSIONE - CONNESSIONE DELLA NORMATIVA 'DE QUA' A FUNZIONI RISERVATE ALLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disposizione dell'art. 60 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede l'obbligo della licenza per l'impianto e l'esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone, e' intimamente connessa alla funzione - esercitata dall'ISPESL - di "omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione", ivi compresi gli ascensori e i montacarichi di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415. Pertanto, trattandosi di funzione riservata allo Stato, in seguito alla depenalizzazione della relativa violazione ad opera dell'art. 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - introdotto con l'art. 3, comma 1, del d. lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - la competenza ad irrogare, per la stessa, le, ora previste, sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, spetta allo Stato. Deve quindi respingersi la doglianza della ricorrente Regione Toscana, secondo cui, appartenendo tale competenza alle regioni, il relativo rapporto non si dovrebbe presentare al prefetto - come prescritto dall'art. 17-quinquies dello stesso testo unico (anch'esso introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994) - ma agli uffici regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 76 Cost. - in relazione all'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 28 dicembre 1993, n. 562 - del citato art. 17-quinquies, 'in parte qua'). - Riguardo alle funzioni dell'ISPELS v., in particolare, S. n. 74/1987. V. anche le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 60 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)art. 3 d.lgs. 480/1994
SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONI IN TEMA DI AVVISO PREVENTIVO PER CHI INTENDE FARE ESEGUIRE IN LUOGO PUBBLICO, APERTO O ESPOSTO AL PUBBLICO AZIONI DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA - PRESENTAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO AL PREFETTO ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE, NONCHE' IN MATERIA DI TURISMO E SPETTACOLO - ESCLUSIONE - RILEVANZA, NELLA NORMATIVA 'DE QUA', DELLA TUTELA DI INTERESSI DI COMPETENZA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non vi e' dubbio che l'art. 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, relativo all'obbligo dell'avviso preventivo per chi intende fare eseguire in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico azioni destinate alla riproduzione cinematografica, e' norma diretta, almeno prevalentemente, alla tutela di interessi, quali l'ordine pubblico e il buon costume, di sicura competenza statale. Pertanto, in seguito alla depenalizzazione, ad opera dell'art. 17-bis dello stesso testo unico - introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - della relativa violazione, la competenza ad irrogare le, ora previste, sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, spetta allo Stato. Deve quindi respingersi la doglianza della ricorrente Regione Toscana, secondo cui, appartenendo tale competenza alle regioni, il relativo rapporto non si dovrebbe presentare al prefetto - come prescritto dall'art. 17-quinquies del testo unico delle leggi di p.s. (anch'esso introdotto dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 480 del 1994) - ma agli uffici regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 76 Cost. - in relazione all'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 28 dicembre 1993, n. 563 - dell'indicato art. 17-quinquies, 'in parte qua'). - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 480/1994art. 76 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA PREVENTIVA DICHIARAZIONE ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA PER L'ESERCIZIO DELL'INDUSTRIA DI AFFITTARE CAMERE O APPARTAMENTI MOBILIATI, O ALTRIMENTI DARE ALLOGGIO PER MERCEDE - PRESENTAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO AL PREFETTO, ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - ASSERITA INCIDENZA SULLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - ESCLUSIONE - ESIGENZE RICONDUCIBILI A FUNZIONI RISERVATE ALLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Anche se - come la Corte ha affermato - l'esercizio dell'attivita' di affittacamere rientra nella materia del turismo e dell'industria alberghiera di cui all'art. 117 Cost., e le relative funzioni amministrative sono state trasferite alle regioni ai sensi degli artt. 50 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977, la disposizione dell'art. 108 del testo univo delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede l'obbligo della preventiva dichiarazione all'autorita' di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'industria di affittare camere o appartementi mobilitati, o altrimenti dare alloggio per mercede, e' dettata - come pure la Corte ha avuto modo di rilevare - per finalita' di pubblica sicurezza, in quanto la prescritta dichiarazione mira all'acquisizione di una serie di elementi obiettivi (indicati nell'art. 192 del regolamento di esecuzione) necessari all'esercizio - attraverso i controlli sull'identita' delle persone alloggiate e sui loro movimenti - di funzioni riservate allo Stato. Pertanto, in seguito alla depenalizzazione della relativa violazione ad opera dell'art. 17-bis dello stesso testo unico - introdotto con l'art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - la competenza ad irrogare per la stessa le, ora previste, sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze sttali e regionali stabilito in proposito, spetta allo Stato, e deve quindi respingersi la doglianza della ricorrente Regione Toscana, secondo cui, appartenendo tale competenza alla Regione, il relativo rapporto non si dovrebbe presentare al prefetto - come prescritto dall'art. 17-quinquies - ma all'ufficio regionale competente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 76 Cost. - in relazione all'art. 1, lett. h), della legge 28 dicembre 1993, n. 562 - dell'indicato art. 17-quinquies dello stesso testo unico delle leggi di p.s. - anch'esso introdotto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994, - 'in parte qua'.) - Cfr. S. n. 618/1988. V. anche le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 108 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)art. 3 d.lgs. 480/1994