SICUREZZA PUBBLICA - COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE - INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO DI BOLLATURA E DI VIDIMAZIONE DEI PRESCRITTI REGISTRI - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MANCATA DEPENALIZZAZIONE - INTRINSECA IRRAZIONALITÀ RISPETTO ALLA PREVISTA DEPENALIZZAZIONE DELLA PIÙ GRAVE CONDOTTA DELLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI TENUTA DEGLI STESSI REGISTRI - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA - INCOMPLETA VERIFICA DELLA POSSIBILITÀ DI INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE, NONCHÉ INCIDENZA DELLA SOLLECITATA PRONUNCIA ADDITIVA SULLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 221-bis, secondo comma, del t.u.l.p.s., reso con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, inserito dall'art. 7 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui non prevede tra le violazioni depenalizzate anche quella – relativa all’obbligo di bollatura o di vidimazione dei registri prescritti - di cui all’art. 16 del regolamento di esecuzione del t.u., reso con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, per inadeguata motivazione, da parte del giudice a quo, in ordine all’impossibilità di dare alla norma impugnata un’interpretazione conforme a Costituzione. L’autorità remittente, infatti, dando esclusivo rilievo al dato letterale della mancata esplicita inclusione della violazione delle modalità di tenuta del registro nella norma impugnata, la quale comprende, invece, tra quelle depenalizzate, la violazione dell’obbligo, ritenuto “principale”, di tenuta del registro stesso, di cui all’art. 128 del t.u., ritiene di non poter risolvere la questione sollevata “mediante un'interpretazione adeguatrice degli artt. 221 e 221-bis del t.u.l.p.s.”: ma in tal modo il giudice a quo non esperisce integralmente il percorso interpretativo, con la ricerca di una valutazione sistematica della normativa in esame volta all'eventuale individuazione di una ricaduta degli effetti della depenalizzazione della violazione dell'obbligo sancito dall'art. 128 del t.u. sul regime sanzionatorio dell'accessoria norma del regolamento che “prevede una condotta meramente strumentale all'adempimento dell'obbligo principale”. La richiesta di pronuncia additiva incidente sul secondo comma dell’art. 221-bis del t.u., inoltre, comporterebbe che, per la differente quantificazione del regime sanzionatorio rispetto al primo comma, la Corte costituzionale sarebbe chiamata ad operare, in ordine alla quantificazione della pena della nuova ipotesi depenalizzata, una scelta, non costituzionalmente vincolata, rimessa come tale alla discrezionalità del legislatore. - Rientra nella discrezionalità del legislatore la quantificazione delle sanzioni, tanto penali che amministrative: cfr. sent. n. 144 del 2005 e ord. n. 262 del 2005.
Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 480/1994
SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITA' DI RICEZIONE ED OSPITALITA' STAGIONALE ESERCITATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI - TRASMISSIONE DEL RELATIVO RAPPORTO ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - RICONOSCIUTA INCIDENZA SULLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Non vi e' dubbio che le attivita' di ricezione ed ospitalita' stagionale esercitate da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, (in cui consiste tipicamente l'agriturismo) indicate dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, rientrino nella materia del turismo e dell'industria alberghiera, di competenza regionale. Pertanto, in ordine alle fattispecie contravvenzionali gia' previste nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riguardo all'esercizio di queste attivita' in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita' - fattispecie depenalizzate ai sensi degli artt. 17-bis e 221-bis dello stesso testo unico, introdotti, rispettivamente, dagli artt. 3, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 13 luglio 1993, n. 480 - la competenza ad irrogare le ora comminate sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, non essendo ravvisabili profili di tutela dell'ordine pubblico, spetta alle regioni. Di conseguenza, l'impugnato art. 8-bis della legge n. 730 del 1985 - introdotto a sua volta dall'art. 12, comma 2, del d. lgs. n. 480 del 1994 - deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il rapporto relativo a tali violazioni e' trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziche' all'ufficio regionale competente. - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 480/1994art. 17-bis Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)art. 7 d.lgs. 480/1994art. 8-bis legge 730/1985art. 2 legge 730/1985art. 12 d.lgs. 480/1994