Art. 173
[2]Contro le decisioni della Commissione non e' ammesso ricorso.
[3]Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la Commissione puo': a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto;
- b)modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata. 19
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
19La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia".
Testo vigente dal 8 luglio 1956, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva