Art. 177

[1](Art. 180 e 182 T. U. 1926).

[2]Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicita' o il meretricio e' denunciato dal questore al presidente del Tribunale.

[3]Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a lire duemila a favore della Cassa delle ammende.

[4]Nel caso di persistente trascuranza puo' essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potesta' e di tutela.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art177 · fonte su Normattiva